(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 75  del
                          28 dicembre 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis) 
                               Art. 1 
 
           Inserimento dell'art. 22-bis nella l.r. 5/2008 
 
  1. Dopo l'art. 22 della legge  regionale  8  febbraio  2008,  n.  5
(Norme  in  materia   di   nomine   e   designazioni   degli   organi
amministrativi di competenza della Regione), e' inserito il seguente: 
 
                          "Articolo 22-bis 
 
 
             Nomine e designazioni ai sensi dell'art. 4 
            del d.l. 95/2012 convertito dalla l. 135/2012 
 
  1.  La  nomina  o  designazione  di  dipendenti   regionali   quali
componenti  dei  consigli  di  amministrazione  nei   casi   previsti
dall'art. 4, commi 4 e 5, del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95
(Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese  del  settore  bancario)  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e'  effettuata  nel
rispetto delle seguenti condizioni e modalita': 
    a) i dipendenti devono  appartenere,  di  norma,  alla  qualifica
dirigenziale o, in caso di indisponibilita' di tale  personale,  alla
categoria D; 
    b)  i  dipendenti  debbono  essere  in  possesso  di  un'adeguata
competenza tecnica in relazione ai compiti da svolgere. 
  2. La nomina o designazione, per la quale deve essere acquisito  il
consenso  dell'interessato,  costituisce  svolgimento  di   attivita'
extraimpiego per i dipendenti;  i  compensi  eventualmente  spettanti
sono soggetti all'applicazione dell'art. 4, comma 4,  terzo  periodo,
del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012. 
  3. Ai fini di quanto  disposto  dal  presente  articolo  la  Giunta
regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmette all'Ufficio di
presidenza  del   Consiglio   regionale   l'elenco   delle   societa'
individuate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, commi 1,  3
e 5, del d.l. 95/2012, convertito dalla legge 135/2012. 
  4. La nomina o designazione e' deliberata dal  Consiglio  regionale
su proposta dell'Ufficio  di  presidenza,  formulata  sulla  base  di
un'istruttoria tecnica svolta dal comitato di direzione del Consiglio
regionale.  Nel  caso  in  cui  da  tale  istruttoria  non  risultino
disponibili  dipendenti  del  Consiglio  regionale  con  i  necessari
requisiti o comunque ove sia ritenuto  opportuno,  la  proposta  puo'
essere formulata tenuto conto delle indicazioni  pervenute  da  parte
del Presidente  della  Giunta  regionale,  formulate  sulla  base  di
un'istruttoria tecnica svolta dal comitato tecnico di direzione della
Giunta regionale. 
  5. Alle nomine o alle designazioni  di  competenza  consiliare  che
devono   essere   effettuate    d'intesa    con    altre    pubbliche
amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 2, comma 8. 
  6.  Per  le  nomine  o  designazioni   di   competenza   di   altre
amministrazioni che richiedono il raggiungimento di un'intesa con  la
Regione, alla definizione dell'intesa provvede  il  Presidente  della
Giunta regionale. 
  7. Alle nomine o designazioni di cui al presente  articolo  non  si
applicano gli articoli 3, 4, 7, 18, 19, 20 e 22. 
  8. Le  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di
attivita' extraimpiego si applicano in quanto compatibili. 
  9. Nell'attuazione del presente  articolo  il  Consiglio  regionale
assicura il rispetto dei principi di parita' di genere  di  cui  alla
legge 12  luglio  2011,  n.  120  (Modifiche  al  testo  unico  delle
disposizioni in materia di intermediazione  finanziaria,  di  cui  al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti  la  parita'
di accesso agli  organi  di  amministrazione  e  di  controllo  delle
societa' quotate in mercati regolamentati). 
  10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in  caso
di nomina di un amministratore unico prevista dell'art. 4,  comma  4,
quarto periodo, del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012.".