(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 75 del 28 dicembre 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge: (Omissis) Art. 1 Inserimento dell'art. 22-bis nella l.r. 5/2008 1. Dopo l'art. 22 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni degli organi amministrativi di competenza della Regione), e' inserito il seguente: "Articolo 22-bis Nomine e designazioni ai sensi dell'art. 4 del d.l. 95/2012 convertito dalla l. 135/2012 1. La nomina o designazione di dipendenti regionali quali componenti dei consigli di amministrazione nei casi previsti dall'art. 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni e modalita': a) i dipendenti devono appartenere, di norma, alla qualifica dirigenziale o, in caso di indisponibilita' di tale personale, alla categoria D; b) i dipendenti debbono essere in possesso di un'adeguata competenza tecnica in relazione ai compiti da svolgere. 2. La nomina o designazione, per la quale deve essere acquisito il consenso dell'interessato, costituisce svolgimento di attivita' extraimpiego per i dipendenti; i compensi eventualmente spettanti sono soggetti all'applicazione dell'art. 4, comma 4, terzo periodo, del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012. 3. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo la Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmette all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale l'elenco delle societa' individuate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, commi 1, 3 e 5, del d.l. 95/2012, convertito dalla legge 135/2012. 4. La nomina o designazione e' deliberata dal Consiglio regionale su proposta dell'Ufficio di presidenza, formulata sulla base di un'istruttoria tecnica svolta dal comitato di direzione del Consiglio regionale. Nel caso in cui da tale istruttoria non risultino disponibili dipendenti del Consiglio regionale con i necessari requisiti o comunque ove sia ritenuto opportuno, la proposta puo' essere formulata tenuto conto delle indicazioni pervenute da parte del Presidente della Giunta regionale, formulate sulla base di un'istruttoria tecnica svolta dal comitato tecnico di direzione della Giunta regionale. 5. Alle nomine o alle designazioni di competenza consiliare che devono essere effettuate d'intesa con altre pubbliche amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 2, comma 8. 6. Per le nomine o designazioni di competenza di altre amministrazioni che richiedono il raggiungimento di un'intesa con la Regione, alla definizione dell'intesa provvede il Presidente della Giunta regionale. 7. Alle nomine o designazioni di cui al presente articolo non si applicano gli articoli 3, 4, 7, 18, 19, 20 e 22. 8. Le disposizioni legislative e regolamentari in materia di attivita' extraimpiego si applicano in quanto compatibili. 9. Nell'attuazione del presente articolo il Consiglio regionale assicura il rispetto dei principi di parita' di genere di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120 (Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parita' di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle societa' quotate in mercati regolamentati). 10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in caso di nomina di un amministratore unico prevista dell'art. 4, comma 4, quarto periodo, del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012.".